(Accordo-art. 120)
                            ARTICOLO 120 
 
  1 Le Parti adattano qualsiasi provvedimento  generale  o  specifico
necessario per l'adempimento degli obblighi che  loro  incombono  nel
quadro del presente accordo Esse si adoperano  per  la  realizzazione
degli obiettivi fissati nell'accordo 
  2 Qualora una delle Parti  ritenga  che  l'altra  Parte  non  abbia
ottemperato ad un obbligo previsto  dall'accordo,  puo'  adottare  le
misure opportune Prima di  procedere,  fatta  eccezione  per  i  casi
particolarmente   urgenti,   essa   fornisce    al    consiglio    di
stabilizzazione e di associazione tutte  le  informazioni  pertinenti
necessarie per un esame esauriente della  situazione  ai  fini  della
ricerca di una soluzione accettabile per le Parti 
  3 Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che  perturbano
meno il funzionamento dell'accordo Le misure decise  sono  comunicate
senza indugio al consiglio di stabilizzazione e  di  associazione  e,
qualora  l'altra  Parte  ne  faccia  richiesta,   sono   oggetto   di
consultazioni in seno a detto organo