ARTICOLO 121 Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali adeguati, su richiesta di una di esse, per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 31, 38, 39 e 43