(Accordo-art. 121)
                            ARTICOLO 121 
 
  Le Parti decidono  di  consultarsi  tempestivamente,  attraverso  i
canali adeguati, su richiesta di una di esse, per discutere di  tutte
le questioni  inerenti  all'interpretazione  o  all'applicazione  del
presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni 
  Le   disposizioni   del   presente   articolo   non    pregiudicano
l'applicazione degli articoli 31, 38, 39 e 43