(Accordo-art. 130)
                            ARTICOLO 130 
                         Accordo interinale 
 
  Le Parti decidono  che  nel  caso  in  cui,  in  attesa  che  siano
espletate  le  procedure  necessarie  per  l'entrata  in  vigore  del
presente accordo, le disposizioni di determinate parti  dell'accordo,
segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle  merci  e
le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero  essere
applicate mediante un  accordo  interinale  tra  la  Comunita'  e  la
Croazia, per "data di entrata in  vigore  del  presente  accordo"  si
intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 70  e  71
del  presente  accordo  e  dei  protocolli  nn  1-5,  nonche'   delle
disposizioni pertinenti in materia di trasporti del protocollo  n  6,
la data di entrata in vigore  del  relativo  accordo  interinale  per
quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni 
 
  Fatto a Lussembourgo, addi' ventinove ottobre duemilauno