(Accordo-art. 15)
                             ARTICOLO 15 
 
  1 Nel corso di un periodo  della  durata  massima  di  sei  anni  a
decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e
la Croazia istituiscono progressivamente una zona di libero  scambio,
secondo le disposizioni del presente accordo e in base a  quelle  del
GATT 1994 e dell'OMC  Esse  tengono  conto  dei  requisiti  specifici
elencati qui di seguito 
  2 Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la
nomenclatura combinata delle merci 
  3 Il dazio di  base  per  ciascun  prodotto  cui  si  applicano  le
riduzioni  successive  previste  dal  presente  accordo   e'   quello
effettivamente applicato erga omnes il giorno che  precede  la  firma
del presente accordo  oppure,  se  inferiore,  il  dazio  consolidato
nell'ambito dell'OMC per il 2002 
  4 Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata
una riduzione tariffaria erga omnes,  in  particolare  una  riduzione
derivante dai negoziati tariffari in sede di  OMC,  i  suddetti  dazi
ridotti sostituiscono il dazio di  base  di  cui  al  paragrafo  3  a
decorrere dalla data di applicazione della riduzione 
  5 La Comunita' e la Croazia si comunicano a  vicenda  i  rispettivi
dazi di base