ARTICOLO 16 1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' o della Croazia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994) 2 Le disposizioni degli articoli 17 e 18 non si applicano ne' ai prodotti tessili ne' ai prodotti siderurgici di cui al capitolo 72 della nomenclatura combinata, come specificato agli articoli 22 e 23 3 Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato