(Accordo-art. 16)
                             ARTICOLO 16 
 
  1 Le disposizioni del presente capitolo si  applicano  ai  prodotti
originari della Comunita' o della Croazia elencati nei capitoli 25-97
della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati
nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo  in  materia  di
agricoltura (GATT 1994) 
  2 Le disposizioni degli articoli 17 e 18 non si  applicano  ne'  ai
prodotti tessili ne' ai prodotti siderurgici di cui  al  capitolo  72
della nomenclatura combinata, come specificato agli articoli 22 e 23 
  3 Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che
istituisce la Comunita' europea  dell'energia  atomica  avvengono  in
base alle disposizioni di detto trattato