(Accordo-art. 17)
                             ARTICOLO 17 
 
  1 I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita'  di
prodotti originari della Croazia sono aboliti all'entrata  in  vigore
del presente accordo 
  2 Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunita'  e
le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari  della
Croazia sono abolite alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
accordo