ARTICOLO 17 1 I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari della Croazia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo 2 Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunita' e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Croazia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo