ARTICOLO 18 1 I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunita' diverse da quelle elencate negli allegati I e II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo 2 I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario - all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 60% del dazio di base, - il 1 gennaio 2003 ogni dazio e' ridotto al 30% del dazio di base, - il 1 gennaio 2004 i dazi rimanenti sono aboliti 3 I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Repubblica di Croazia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato II sono progressivamente ridotti ed eliminati secondo il seguente calendario - all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 70% del dazio di base, - il 1 gennaio 2003 ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base, - il 1 gennaio 2004 ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base, - il 1 gennaio 2005 ogni dazio e' ridotto al 30% del dazio di base, - il 1 gennaio 2006 ogni dazio e' ridotto al 15% del dazio di base, - il 1 gennaio 2007 i dazi rimanenti sono aboliti 4 Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo