(Accordo-art. 18)
                             ARTICOLO 18 
 
  1 I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci
originarie della Comunita' diverse da quelle elencate negli  allegati
I e II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo 
  2 I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci
originarie   della   Comunita'   elencate   nell'allegato   I    sono
progressivamente ridotti secondo il seguente calendario 
  - all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto  al  60%
del dazio di base, 
  - il 1 gennaio 2003 ogni dazio e' ridotto al 30% del dazio di base, 
  - il 1 gennaio 2004 i dazi rimanenti sono aboliti 
  3 I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Repubblica di
Croazia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato II
sono  progressivamente  ridotti  ed  eliminati  secondo  il  seguente
calendario 
  - all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto  al  70%
del dazio di base, 
  - il 1 gennaio 2003 ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base, 
  - il 1 gennaio 2004 ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base, 
  - il 1 gennaio 2005 ogni dazio e' ridotto al 30% del dazio di base, 
  - il 1 gennaio 2006 ogni dazio e' ridotto al 15% del dazio di base, 
  - il 1 gennaio 2007 i dazi rimanenti sono aboliti 
  4 Le restrizioni quantitative  sulle  importazioni  in  Croazia  di
merci originarie della Comunita' e le misure di  effetto  equivalente
sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo