(Accordo-art. 24)
                             ARTICOLO 24 
                             Definizione 
 
  1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di
prodotti agricoli e della pesca originari  della  Comunita'  o  della
Croazia 
  2 Per "prodotti agricoli e della pesca"  si  intendono  i  prodotti
elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i  prodotti
elencati nell'allegato I, paragrafo  I,  punto  ii)  dell'accordo  in
materia di agricoltura (GATT 1994) 
  3 La presente definizione comprende i  pesci  e  i  prodotti  della
pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e  sottovoci  0511  91,
2301 20 ed ex 1902 20 ("Paste alimentari farcite contenenti, in peso,
piu' di  20%  di  pesce,  di  crostacei,  di  molluschi  o  di  altri
invertebrati acquatici")