(Accordo-art. 27)
                             ARTICOLO 27 
                          Prodotti agricoli 
 
  1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo,
la Comunita'  abolisce  i  dazi  doganali  e  gli  oneri  di  effetto
equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli  originari  della
Croazia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202  e  2204
della nomenclatura combinata 
  Per i prodotti  di  cui  ai  capitoli  7  e  8  della  nomenclatura
combinata, nei cui  confronti  la  tariffa  doganale  comune  prevede
l'applicazione di dazi doganali ad valorem e  di  un  dazio  doganale
specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio 
  2 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo,
la Comunita' fissa i  dazi  doganali  applicabili  alle  importazioni
nella Comunita' di prodotti di "baby beef' definiti all'allegato  III
e originari della Croazia al 20% del dazio ad valorem e  al  20%  del
dazio specifico previsti  dalla  tariffa  doganale  comune,  entro  i
limiti  di  un  contingente  tariffario  annuo  di  9400  tonnellate,
espresse in peso carcasse 
  3 a) A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
accordo, la Croazia 
  i) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di deter-
minati prodotti agricoli  originari  della  Comunita',  elencati  al-
l'allegato IV a), 
  ii) abolisce i  dazi  doganali  applicabili  alle  importazioni  di
deter- minati prodotti agricoli originari della  Comunita',  elencati
al- l'allegato IV b), entro i limiti di contingenti  tariffari  indi-
cati in tale allegato per ciascun prodotto I contingenti tarif-  fari
vengono aumentati ogni anno di un quantitativo indicato  per  ciascun
prodotto in tale allegato 
  b) Dal primo anno successivo all'entrata in vigore del presente ac-
cordo, la Croazia 
  i) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di deter-
minati prodotti agricoli  originari  della  Comunita',  elencati  al-
l'allegato IV c) 
  c) A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
accordo, la Croazia 
  i) abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili  alle  im-
portazioni di  determinati  prodotti  agricoli  originari  della  Co-
munita', elencati all'allegato IV d) entro i limiti di contin-  genti
tariffari e in conformita' del calendario indicato in ta- le allegato
per ciascun prodotto, 
  ii) riduce progressivamente al 50% del dazio NPF  i  dazi  doganali
applicabili  alle  importazioni  di  determinati  prodotti   agricoli
originari della  Comunita',  elencati  all'allegato  IV  e)  in  con-
formita'  del  calendario  indicato  in  tale  allegato  per  ciascun
prodotto, 
  iii) riduce progressivamente al 50% del dazio NPF i  dazi  doganali
applicabili  alle  importazioni  di  determinati  prodotti   agricoli
originari della Comunita', elencati all'allegato IV f) entro i limiti
di contingenti tariffari e in conformita' del calendario indicato  in
tale allegato per ciascun prodotto 
  4 Le disposizioni commerciali applicabili ai prodotti vinicoli sono
definite in un protocollo distinto sui vini e sulle acquaviti