(Accordo-art. 28)
                             ARTICOLO 28 
                        Prodotti della pesca 
 
  1 A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  accordo,  la
Comunita' abolisce completamente i dazi  doganali  sul  pesce  e  sui
prodotti della  pesca  originari  della  Croazia,  ad  eccezione  dei
prodotti  elencati  all'allegato  V  a),  che  sono   soggetti   alle
disposizioni in esso contenute 
  2 A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  accordo,  la
Croazia abolisce tutti gli oneri  aventi  effetto  equivalente  a  un
dazio doganale e abolisce completamente i dazi doganali sul  pesce  e
sui prodotti  della  pesca  originari  della  Comunita'  europea,  ad
eccezione dei prodotti elencati all'allegato V b), che sono  soggetti
alle disposizioni in esso contenute