ARTICOLO 28 Prodotti della pesca 1 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Croazia, ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V a), che sono soggetti alle disposizioni in esso contenute 2 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale e abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunita' europea, ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V b), che sono soggetti alle disposizioni in esso contenute