(Accordo-art. 31)
                             ARTICOLO 31 
 
  Fatte salve  le  altre  disposizioni  del  presente  accordo  e  in
particolare l'articolo 38, qualora, dato il carattere particolarmente
sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di  prodotti
originari  di  una  delle  due  Parti   soggette   alle   concessioni
riconosciute ai sensi degli articoli 25, 27  e  28  provochino  gravi
perturbazioni sui mercati  o  ai  dispositivi  regolamentari  interni
della controparte, le due Parti avviano immediatamente  consultazioni
per trovare una soluzione adeguata In attesa di  tale  soluzione,  la
Parte interessata puo' adottare le misure che ritiene necessarie