ARTICOLO 33 Standstill 1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunita' e la Croazia, si aumentano quelli gia' applicati 2 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunita' e la Croazia, ne' sono rese piu' restrittive quelle esistenti 3 Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 26, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie da parte della Croazia e della Comunita' o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purche' rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati III, IV a, IV b, IV c, IV d, IV e, IV f , V a, V b