(Accordo-art. 33)
                             ARTICOLO 33 
                             Standstill 
 
  1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  accordo
non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle
esportazioni,  oneri  di   effetto   equivalente,   nelle   relazioni
commerciali tra la Comunita' e la Croazia, si aumentano  quelli  gia'
applicati 
  2 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  accordo
non  vengono  introdotte   nuove   restrizioni   quantitative   sulle
importazioni o  sulle  esportazioni,  misure  d'effetto  equivalente,
nelle relazioni commerciali tra la Comunita' e la Croazia,  ne'  sono
rese piu' restrittive quelle esistenti 
  3 Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 26,
le disposizioni dei  paragrafi  1  e  2  del  presente  articolo  non
limitano in alcun modo il perseguimento  delle  rispettive  politiche
agrarie da parte della Croazia e  della  Comunita'  o  l'adozione  di
misure nel quadro di tali politiche, purche'  rimanga  inalterato  il
regime d'importazione di cui agli allegati III, IV a, IV b, IV c,  IV
d, IV e, IV f , V a, V b