(Accordo-art. 34)
                              ARTICOLO 
                34 Divieto di discriminazione fiscale 
 
  1 Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura  o  prassi
di  natura   fiscale   interna   che   istituisca,   direttamente   o
indirettamente, discriminazioni tra i  prodotti  di  una  Parte  e  i
prodotti  simili  originari  del  territorio  dell'altra   Parte,   e
procedono alla loro abolizione qualora esse gia' esistano 
  2 I prodotti esportati  nel  territorio  di  una  delle  Parti  non
possono beneficiare di un rimborso delle  imposte  indirette  interne
superiore  all'ammontare  delle  imposte  indirette  cui  sono  stati
soggetti