(Accordo-art. 36)
                             ARTICOLO 36 
  Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere 
 
  1 Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di
unioni doganali, zone  di  libero  scambio  o  accordi  sugli  scambi
transfrontalieri  tranne  qualora   essi   alterino   le   condizioni
commerciali previste dal presente accordo 
  2 Durante i periodi transitori di cui all'articolo 18, il  presente
accordo  lascia  impregiudicata   l'attuazione   delle   disposizioni
preferenziali specifiche in  materia  di  circolazione  delle  merci,
contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno
o  piu'  Stati  membri  e  la  Repubblica  socialista  federativa  di
Jugoslavia di cui  la  Croazia  e'  uno  degli  Stati  successori,  o
derivanti  dagli  accordi  bilaterali  specificati  al  titolo   III,
conclusi dalla Croazia per promuovere il commercio regionale 
  3 Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le
Parti procedono a consultazioni in merito  agli  accordi  di  cui  ai
paragrafi 1 e 2 e,  se  del  caso,  in  merito  ad  altre  importanti
questioni  relative  alle  rispettive   politiche   commerciali   nei
confronti dei paesi terzi In particolare nel caso  in  cui  un  paese
terzo entri a far parte della Comunita', si tengono consultazioni  di
questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunita' e
della Croazia sanciti nel presente accordo