ARTICOLO 36 Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere 1 Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo 2 Durante i periodi transitori di cui all'articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci, contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o piu' Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di cui la Croazia e' uno degli Stati successori, o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla Croazia per promuovere il commercio regionale 3 Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunita' e della Croazia sanciti nel presente accordo