(Accordo-art. 37)
                             ARTICOLO 37 
                               Dumping 
 
  1 Qualora una delle Parti ritenga  che  negli  scambi  con  l'altra
Parte  stiano  verificandosi  pratiche  di  dumping,   nell'accezione
dell'articolo VI del GATT 1994, essa puo'  adottare  misure  adeguate
nei  confronti  di  tali  pratiche  a  norma  dell'accordo   relativo
all'applicazione dell'articolo VI del  GATT  1994  e  della  relativa
legislazione interna 
  2 Per quanto riguarda paragrafo 1, il consiglio di  stabilizzazione
e di associazione e' informato del caso  di  dumping  non  appena  le
autorita' della Parte importatrice hanno avviato  l'indagine  Qualora
non si sia posta fine al dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT,
o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da
quando  la  questione   e'   stata   sottoposta   al   consiglio   di
stabilizzazione  e  di  associazione,  la  Parte  importatrice   puo'
adottare le misure del caso