(Accordo-art. 38)
                             ARTICOLO 38 
                  Clausola di salvaguardia generale 
 
  1 Qualora un prodotto di una Parte venga importato  nel  territorio
dell'altra Parte in quantita' maggiorate  e  in  condizioni  tali  da
provocare o minacciare di provocare 
  - grave pregiudizio all'industria nazionale di  prodotti  simili  o
direttamente competitivi nel territorio della Parte importatrice, o 
  -  gravi  perturbazioni  in  qualsiasi  settore   dell'economia   o
difficolta' che  potrebbero  causare  un  grave  peggioramento  della
situazione economica di una regione della Parte importatrice, 
  la Parte  importatrice  puo'  adottare  le  misure  del  caso  alle
condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo 
  2 La Comunita' e la Croazia applicano misure  di  salvaguardia  tra
loro soltanto in conformita' delle disposizioni del presente articolo
Le misure di salvaguardia,  la  cui  portata  e'  limitata  a  quanto
necessario per ovviare alle difficolta' insorte, consistono di  norma
nella sospensione  dell'ulteriore  riduzione  di  tutte  le  aliquote
applicabili del dazio indicate nel presente accordo per  il  prodotto
in questione o nell'aumento dell'aliquota  del  dazio  applicabile  a
tale prodotto Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano
esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la  fine
del periodo stabilito La  loro  durata  e'  limitata  a  un  anno  In
circostanze del tutto  eccezionali,  tuttavia,  si  possono  prendere
misure per un massimo di tre anni Non si possono applicare misure  di
salvaguardia alle importazioni di un  prodotto  che  sia  gia'  stato
assoggettato a misure di  questo  tipo  per  almeno  tre  anni  dallo
scadere delle misure in questione 
  3 Nei casi specificati al presente articolo, prima di  adottare  le
misure in esso previste o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4,
lettera b), la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Croazia,
fornisce  quanto  prima  al  consiglio  di   stabilizzazione   e   di
associazione tutte le opportune informazioni al fine di  cercare  una
soluzione accettabile per entrambe le Parti 
  4 Ai fini dell'attuazione dei suddetti paragrafi, si  applicano  le
seguenti disposizioni 
  a) Le difficolta'  create  dalla  situazione  di  cui  al  presente
articolo   vengono   sottoposte   all'esame    del    consiglio    di
stabilizzazione e di associazione, che puo' decidere tutte le  misure
necessarie per porvi fine 
  Qualora il consiglio di stabilizzazione  e  di  associazione  o  la
Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine  alle
difficolta' o non sia stata raggiunta altra  soluzione  soddisfacente
entro trenta giorni da quando la questione  e'  stata  presentata  al
consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice
puo' adottare le  misure  opportune  per  risolvere  il  problema  in
conformita' delle disposizioni del  presente  articolo  Nella  scelta
delle misure  di  salvaguardia  si  devono  privilegiare  quelle  che
perturbano meno il funzionamento dell'accordo 
  b) Qualora circostanze eccezionali e  critiche  che  richiedono  un
intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda
dei casi, un esame preventivo, la Parte  interessata  puo'  applicare
immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le
misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione  e  ne
informa immediatamente l'altra Parte 
  5 Le misure di salvaguardia vengono  immediatamente  notificate  al
consiglio di stabilizzazione e di  associazione  e  sono  oggetto  di
consultazioni  periodiche   nell'ambito   di   tale   organismo,   in
particolare  al  fine  di  determinare  un  calendario  per  la  loro
abolizione non appena le circostanze lo consentano 
  6 Qualora la Comunita' o la Croazia assoggettino le importazioni di
prodotti tali da provocare le difficolta' di cui al presente articolo
a  una  procedura   amministrativa   volta   a   fornire   tempestive
informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano
l'altra Parte