(Accordo-art. 39)
                             ARTICOLO 39 
                         Clausola di penuria 
 
  1 Qualora  l'osservanza  delle  disposizioni  del  presente  titolo
comporti 
  a) una penuria critica, o la minaccia di penuria critica, di generi
alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte  esportatrice,
oppure 
  b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al  quale
la   Parte    esportatrice    applichi    restrizioni    quantitative
all'esportazione, dazi all'esportazione  oppure  misure  o  oneri  di
effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino,
o possano probabilmente comportare, gravi difficolta'  per  la  parte
esportatrice 
  quest'ultima puo' adottare le misure del  caso  alle  condizioni  e
secondo le procedure di cui al presente articolo 
  2 Nella scelta delle  misure  si  devono  privilegiare  quelle  che
perturbano meno il funzionamento dei dispositivi  dell'accordo  Dette
misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo  di
discriminazione  arbitraria  o  ingiustificabile,   quando   esistano
condizioni identiche, ne' una restrizione dissimulata agli scambi,  e
sono revocate  quando  non  sussistono  piu'  le  condizioni  che  ne
giustificano il mantenimento 
  3 Prima di adottare le misure di cui  al  paragrafo  1  o  il  piu'
presto possibile nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la  Parte
interessata,  sia  essa  la  Comunita'  o  la  Croazia,  fornisce  al
consiglio di stabilizzazione e di  associazione  tutte  le  opportune
informazioni  al  fine  di  cercare  una  soluzione  accettabile  per
entrambe  le  Parti  Le   Parti,   nell'ambito   del   consiglio   di
stabilizzazione e di associazione,  possono  convenire  su  qualsiasi
mezzo necessario per porre fine alle difficolta'  Qualora  non  venga
raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando  la  questione  e'
stata presentata al consiglio di stabilizzazione e  di  associazione,
la Parte esportatrice puo' applicare misure  ai  sensi  del  presente
articolo alle esportazioni del prodotto in questione 
  4 Qualora circostanze eccezionali  e  critiche  che  richiedono  un
intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda
dei casi, un esame preventivo, la Comunita' o la Croazia,  a  seconda
della parte interessata,  puo'  applicare  immediatamente  le  misure
precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne  informa
immediatamente l'altra Parte 
  5 Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo  vengono
immediatamente  notificate  al  consiglio  di  stabilizzazione  e  di
associazione e sono oggetto di consultazioni  periodiche  nell'ambito
di  tale  organismo,  in  particolare  al  fine  di  determinare   un
calendario per la  loro  abolizione  non  appena  le  circostanze  lo
consentano