(Accordo-art. 42)
                             ARTICOLO 42 
                       Restrizioni autorizzate 
 
  Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti
o restrizioni all'importazione, all'esportazione o transito di  merci
giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza, da motivi legati alla tutela della salute e della
vita delle persone, degli animali o di  preservazione  dei  vegetali,
alla protezione del patrimonio artistico, storico o  archeologico,  o
alla tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale
o  dalle  norme  relative  all'oro  e  all'argento  Tali  divieti   o
restrizioni   non   devono   costituire   tuttavia   un   mezzo    di
discriminazione  arbitraria,  ne'  una  restrizione  dissimulata   al
commercio tra le Parti