(Accordo-art. 43)
                             ARTICOLO 43 
 
  Le parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode
nell'applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo 
  Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, in particolare
gli articoli 31, 38 e 89 e protocollo n  4,  qualora  risulti  a  una
Parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi,  quali  un
forte aumento delle esportazioni  di  prodotti  di  una  Parte  verso
l'altra,  superiore  al  livello   corrispondente   alle   condizioni
economiche,  quali  la  normale  capacita'   di   produzione   e   di
esportazione,  oppure  la   mancata   collaborazione   amministrativa
necessaria  per  la  verifica  delle  prove  dell'origine  da   parte
dell'altra, le due Parti  avviano  immediatamente  consultazioni  per
trovare una soluzione adeguata In attesa di una  siffatta  soluzione,
la Parte interessata puo' adottare le misure  opportune  che  ritiene
necessarie Nella scelta delle misure si  devono  privilegiare  quelle
che  perturbano  meno  il  funzionamento  dei  dispositivi  contenuti
nell'accordo