(Accordo-art. 45)
                             ARTICOLO 45 
 
  1 Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno
Stato membro 
  - il trattamento concesso ai  lavoratori  cittadini  della  Croazia
legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e'  esente  da
qualsiasi  discriminazione  basata  sulla  nazionalita',  per  quanto
riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento,
rispetto ai cittadini di quello Stato, 
  - il coniuge e  i  figli  legalmente  residenti  di  un  lavoratore
legalmente  occupato  nel  territorio  di  uno  Stato  membro,  fatta
eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori  oggetto  di
accordi  bilaterali  a  norma   dell'articolo   46,   salvo   diverse
disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro  di
quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di
quel lavoratore 
  2 Nel rispetto delle condizioni e  modalita'  applicabili  nel  suo
territorio, la Croazia concede il trattamento di cui al  paragrafo  1
ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente  occupati  sul
suo territorio, nonche' ai loro coniugi e figli legalmente  residenti
in tale territorio