(Accordo-art. 47)
                             ARTICOLO 47 
 
  1 Vengono stabilite le norme per coordinare i sistemi di previdenza
sociale per i lavoratori cittadini  croati  legalmente  occupati  nel
territorio di uno Stato membro e  per  i  loro  familiari  legalmente
residenti in tale territorio A tal fine, una decisione del  consiglio
di stabilizzazione e di associazione,  che  non  modifichi  eventuali
diritti o obblighi derivanti da  accordi  bilaterali  qualora  questi
prevedano  un  trattamento  piu'  favorevole,  porra'  in  essere  le
disposizioni seguenti 
  -  tutti  i  periodi  di  assicurazione,  occupazione  o  residenza
compiuti dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono  cumulati
ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di  invalidita'  e  di
reversibilita' e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore  di  tali
lavoratori e familiari, 
  - le pensioni  o  rendite  di  vecchiaia,  di  reversibilita',  per
infortuni sul lavoro o  malattie  professionali,  o  per  invalidita'
derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennita' non basate
sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente  trasferibili
al tasso applicato in  base  alla  legislazione  dello  Stato  membro
debitore o degli Stati membri debitori, 
  - ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per
i membri della loro famiglia sopra indicati 
  2 La Croazia concede ai lavoratori cittadini di  uno  Stato  membro
legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente
residenti  sul  suo  territorio  un  trattamento  analogo  a   quello
specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1