ARTICOLO 48 Ai fini del presente accordo, a) per "societa' comunitaria" o "societa' croata" si intende una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Croazia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunita' o della Croazia Tuttavia, una societa' costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Croazia che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunita' o della Croazia viene considerata una societa' comunitaria o croata se le sue attivita' sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Croazia, b) per "consociata" di una societa' si intende una societa' effettivamente controllata dalla prima, c) per "filiale" di una societa' si intende un'impresa commerciale senza capacita' giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo' concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione, d) per "stabilimento" si intende i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attivita' economiche come lavoratori autonomi, nonche' attivita', in par- ticolare societa', che controllano di fatto Il lavoro autonomo e le attivita' economiche da parte dei cittadini non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, ne' conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori atono- mi, ii) per quanto riguarda le societa' comunitarie o croate, il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Croazia o nella Comunita', e) per "attivita'" si intendono quelle economiche, f) le "attivita' economiche" comprendono in particolare le attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale, g) per "cittadino della Comunita'" o "cittadino croato" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della Croazia, h) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della Croazia stabiliti al di fuori della Comunita' e della Croazia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Croazia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Croazia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Croazia in base alle rispettive legislazioni, i) per "servizi finanziari" si intendono le attivita' descritte nell'allegato VI Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato