(Accordo-art. 48)
                             ARTICOLO 48 
 
  Ai fini del presente accordo, 
  a) per "societa' comunitaria" o "societa' croata"  si  intende  una
societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro  o  della
Croazia che abbia la sede legale,  l'amministrazione  centrale  o  il
principale centro degli affari sul territorio della Comunita' o della
Croazia 
  Tuttavia, una societa' costituita in base alle leggi di  uno  Stato
membro o della Croazia che abbia solo la sede legale  sul  territorio
della Comunita'  o  della  Croazia  viene  considerata  una  societa'
comunitaria o croata se le  sue  attivita'  sono  collegate  in  modo
effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati  membri  o
della Croazia, 
  b) per  "consociata"  di  una  societa'  si  intende  una  societa'
effettivamente controllata dalla prima, 
  c) per "filiale" di una societa' si intende un'impresa  commerciale
senza   capacita'   giuridica,   apparentemente   permanente,    come
l'estensione di una casa madre, che dispone della  gestione  e  delle
infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e  pertanto,  fermo
restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico  con  la
casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non  deve
trattare  direttamente  con  detta  casa  madre  ma  puo'  concludere
operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione, 
  d) per "stabilimento" si intende 
  i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attivita'
economiche come  lavoratori  autonomi,  nonche'  attivita',  in  par-
ticolare societa', che controllano di fatto Il lavoro autonomo  e  le
attivita' economiche  da  parte  dei  cittadini  non  comprendono  la
ricerca di un impiego o l'assunzione  sul  mercato  del  lavoro,  ne'
conferiscono il diritto di accesso al mercato del  lavoro  dell'altra
Parte Le disposizioni del presente capitolo  non  si  applicano  alle
persone che non sono unicamente lavoratori atono- mi, 
  ii) per quanto  riguarda  le  societa'  comunitarie  o  croate,  il
diritto di intraprendere e svolgere attivita'  economiche  attraverso
la creazione e la gestione di consociate e  filiali,  rispettivamente
in Croazia o nella Comunita', 
  e) per "attivita'" si intendono quelle economiche, 
  f)  le  "attivita'  economiche"  comprendono  in   particolare   le
attivita'   di   tipo   industriale,   commerciale,   artigianale   e
professionale, 
  g) per "cittadino della Comunita'" o "cittadino croato" si intende,
rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di  uno
degli Stati membri o della Croazia, 
  h) per  quanto  riguarda  il  trasporto  marittimo  internazionale,
comprese  le  operazioni  intermodali  che   implicano   una   tratta
marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del
capitolo III i cittadini degli Stati membri o della Croazia stabiliti
al di fuori della Comunita' e della Croazia e  le  agenzie  marittime
stabilite al di fuori della Comunita' o della Croazia  e  controllate
da cittadini di uno Stato membro o della Croazia,  se  le  loro  navi
sono registrate in detto Stato membro  o  in  Croazia  in  base  alle
rispettive legislazioni, 
  i) per "servizi finanziari" si  intendono  le  attivita'  descritte
nell'allegato VI Il consiglio di stabilizzazione  e  di  associazione
puo' ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato