(Accordo-art. 49)
                             ARTICOLO 49 
 
  1 La Croazia agevola l'esecuzione di attivita' sul  suo  territorio
da parte di societa' e cittadini comunitari A tal fine, essa concede,
a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo 
  i) per lo stabilimento di societa' comunitarie un  trattamento  non
meno favorevole di quello riservato  alle  sue  societa'  o,  se  mi-
gliore, alle societa' di paesi terzi, 
  ii)  per  l'attivita'  delle  filiali  e  consociate  di   societa'
comunita- rie stabilite in Croazia un trattamento non meno favorevole
di quello concesso alle proprie societa' e filiali  o,  se  migliore,
alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo 
  2 Le Parti non adottano nuove normative o  misure  che  introducano
discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attivita'  di
societa' comunitarie o croate sul loro territorio, rispetto alle loro
societa' 
  3 A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  accordo,  la
Comunita' e gli Stati membri concedono 
  i) per lo stabilimento di societa' croate sul territorio  comunita-
rio un trattamento non meno  favorevole  di  quello  riservato  dagli
Stati membri alle loro societa' o,  se  migliore,  alle  societa'  di
paesi terzi, 
  ii) per l'attivita' delle filiali e consociate croate stabilite sul
loro territorio un trattamento non  meno  favorevole  di  quello  ri-
servato dagli Stati  membri  alle  loro  societa'  e  filiali  o,  se
migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese  ter-  zo
stabilite sul loro territorio 
  4 Quattro anni dopo l'entrata in vigore del  presente  accordo,  il
consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalita'
per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini
di entrambe le Parti contraenti dell'accordo  che  intendano  avviare
attivita' economiche come lavoratori autonomi 
  5 Fatte salve le disposizioni del presente articolo, 
  a) a decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  accordo,  le
consociate e le filiali di societa' comunitarie hanno il  diritto  di
utilizzare e locare proprieta' immobiliari in Croazia, 
  b) le consociate di societa' comunitarie hanno inoltre  il  diritto
di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto  riguarda  le
proprieta' immobiliari, delle societa'  croate  nonche',  per  quanto
riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, gli  stessi  diritti
di cui godono le societa' croate, quando cio' sia necessario  per  lo
svolgimento delle attivita' economiche per cui esse sono stabilite in
tale territorio, esclusi le risorse naturali, i terreni agricoli e il
patrimonio forestale  Quattro  anni  dopo  l'entrata  in  vigore  del
presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e  di  associazione
definisce le modalita' per estendere ai  settori  esclusi  i  diritti
previsti al presente paragrafo, 
  c) quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente  accordo,  il
consiglio  di  stabilizzazione   e   di   associazione   esamina   la
possibilita' di estendere i diritti di cui alla lettera b),  compresi
i diritti nei settori esclusi, alle filiali di societa' comunitarie