ARTICOLO 49 1 La Croazia agevola l'esecuzione di attivita' sul suo territorio da parte di societa' e cittadini comunitari A tal fine, essa concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo i) per lo stabilimento di societa' comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue societa' o, se mi- gliore, alle societa' di paesi terzi, ii) per l'attivita' delle filiali e consociate di societa' comunita- rie stabilite in Croazia un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo 2 Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attivita' di societa' comunitarie o croate sul loro territorio, rispetto alle loro societa' 3 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e gli Stati membri concedono i) per lo stabilimento di societa' croate sul territorio comunita- rio un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi, ii) per l'attivita' delle filiali e consociate croate stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello ri- servato dagli Stati membri alle loro societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese ter- zo stabilite sul loro territorio 4 Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalita' per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti contraenti dell'accordo che intendano avviare attivita' economiche come lavoratori autonomi 5 Fatte salve le disposizioni del presente articolo, a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di societa' comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprieta' immobiliari in Croazia, b) le consociate di societa' comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprieta' immobiliari, delle societa' croate nonche', per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, gli stessi diritti di cui godono le societa' croate, quando cio' sia necessario per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio, esclusi le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalita' per estendere ai settori esclusi i diritti previsti al presente paragrafo, c) quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina la possibilita' di estendere i diritti di cui alla lettera b), compresi i diritti nei settori esclusi, alle filiali di societa' comunitarie