(Accordo-art. 50)
                             ARTICOLO 50 
 
  1 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 49, fatta eccezione per
i servizi finanziari di cui  all'allegato  VI,  ciascuna  Parte  puo'
disciplinare lo stabilimento  e  l'attivita'  delle  societa'  e  dei
cittadini sul suo territorio, sempreche' cosi' facendo non discrimini
le societa' e i cittadini dell'altra Parte rispetto alle sue societa'
e ai suoi cittadini 
  2 Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte  salve  le  altre
disposizioni del presente accordo,  le  Parti  hanno  il  diritto  di
prendere  misure  a  titolo  cautelare,  anche   per   tutelare   gli
investitori, i risparmiatori, gli assicurati o  le  persone  nei  cui
confronti esiste un'obbligazione fiduciaria a carico di un  fornitore
di servizi finanziari, o per garantire l'integrita' e  la  stabilita'
del sistema finanziario Le suddette misure non vengono utilizzate per
eludere obblighi assunti dalla Parte a norma dell'accordo 
  3 Nessuna disposizione dell'accordo impone a  una  delle  Parti  di
rivelare informazioni connesse all'attivita' e alla  contabilita'  di
singoli clienti o informazioni riservate  in  possesso  di  organismi
pubblici