(Accordo-art. 52)
                             ARTICOLO 52 
 
  1 Le disposizioni degli articoli 49 e  50  non  impediscono  a  una
delle Parti di applicare regole particolari, per  lo  stabilimento  e
l'attivita' sul suo territorio  di  filiali  di  societa'  dell'altra
Parte al  di  fuori  del  territorio  della  prima,  giustificate  da
differenze giuridiche o  tecniche  tra  dette  filiali  e  quelle  di
societa'  stabilite  sul  suo  territorio  oppure,  per   i   servizi
finanziari, per ragioni prudenziali 
  2 La differenza di trattamento  si  limita  a  quanto  strettamente
necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure,
per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali