(Accordo-art. 55)
                             ARTICOLO 55 
 
  Nel corso dei primi tre anni successivi alla  data  di  entrata  in
vigore del presente accordo, la Croazia puo', a livello  transitorio,
prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per
quanto riguarda lo stabilimento di societa' e cittadini comunitari di
determinate industrie che 
  -  siano  in  corso  di  ristrutturazione  o   versino   in   gravi
difficolta', in  particolare  se  queste  comportano  gravi  problemi
sociali in Croazia, oppure 
  - rischino l'eliminazione o una drastica riduzione della  quota  di
mercato complessivamente detenuta da societa' o cittadini  croati  in
un determinato settore o in una determinata industria della  Croazia,
oppure 
  - stiano affermandosi sul suo territorio 
  Le suddette misure 
  i) cessano di applicarsi al piu' tardi cinque anni  dopo  l'entrata
in vigore del presente accordo, 
  ii) sono opportune e necessarie per porre rimedio alla  situazione,
e 
  iii)  non  discriminano  le  attivita'  di  societa'  e   cittadini
comunitari gia'  stabiliti  in  Croazia  nel  momento  in  cui  viene
introdotta una  determinata  misura,  rispetto  alle  societa'  o  ai
cittadini croati 
  Nell'elaborare e nell'applicare  le  suddette  misure,  la  Croazia
riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento  preferenziale  alle
societa' e ai cittadini comunitari, e in nessun caso concede loro  un
trattamento  meno  favorevole  di  quello  accordato  a  societa'   o
cittadini di qualsiasi paese terzo Prima di  introdurre  le  suddette
misure, la Croazia consulta il  consiglio  di  stabilizzazione  e  di
associazione, inoltre essa non le mette in vigore prima  di  un  mese
dalla notifica al consiglio  di  stabilizzazione  e  di  associazione
delle misure concrete da introdurre  in  Croazia,  tranne  quando  il
rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di  misure  urgenti,
nel qual caso la Croazia consulta il consiglio di  stabilizzazione  e
di associazione immediatamente dopo averle applicate 
  Al termine dei  tre  anni  successivi  all'entrata  in  vigore  del
presente accordo, la Croazia puo' introdurre o  mantenere  misure  di
questo   tipo   solo   con   l'autorizzazione   del   consiglio    di
stabilizzazione e di associazione  e  alle  condizioni  stabilite  da
quest'ultimo