(Accordo-art. 56)
                             ARTICOLO 56 
 
  1 Le Parti si impegnano, a norma  delle  seguenti  disposizioni,  a
prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la
prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari
o della Repubblica di Croazia  stabiliti  in  una  Parte  diversa  da
quella della persona alla quale i servizi sono destinati 
  2  Parallelamente  al  processo  di  liberalizzazione  di  cui   al
paragrafo 1, le Parti consentono  la  temporanea  circolazione  delle
persone fisiche che forniscono il servizio o che sono  impiegate  dal
fornitore  del  servizio  come  quadri   intermedi   quali   definiti
all'articolo 54, comprese le persone fisiche che sono  rappresentanti
di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della  Repubblica
di Croazia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di  negoziare
la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei  servizi
per il fornitore in questione, a condizione che detti  rappresentanti
non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettivita' o di
fornire essi stessi servizi 
  3 Quattro anni dopo l'entrata in vigore del  presente  accordo,  il
consiglio di stabilizzazione  e  di  associazione  prende  le  misure
necessarie per  la  progressiva  attuazione  delle  disposizioni  del
paragrafo 1 Si tiene conto dei progressi  compiuti  dalle  Parti  per
quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi