(Accordo-art. 57)
                             ARTICOLO 57 
 
  1 Le  Parti  si  astengono  da  misure  o  azioni  che  rendano  le
condizioni per la prestazione di servizi  da  parte  di  cittadini  o
societa' della Comunita' e  della  Croazia  stabiliti  in  una  Parte
diversa da  quella  del  destinatario  dei  servizi  nettamente  piu'
restrittive rispetto alla situazione esistente il  giorno  precedente
all'entrata in vigore dell'accordo 
  2 Se una Parte ritiene che le misure  introdotte  dall'altra  Parte
dopo l'entrata in vigore  dell'accordo  rendano  la  situazione,  per
quanto  riguarda  la  prestazione   di   servizi,   nettamente   piu'
restrittiva rispetto a quella esistente al  momento  dell'entrata  in
vigore  dell'accordo,  puo'  chiedere  all'altra  Parte  di   avviare
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