(Accordo-art. 58)
                             ARTICOLO 58 
 
  Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto  tra  la
Comunita' e la Croazia, si applicano le disposizioni seguenti 
  1 Per quanto  riguarda  i  trasporti  terrestri,  il  protocollo  6
definisce le norme  applicabili  alle  relazioni  tra  le  Parti  per
garantire,  in  particolare,  un  traffico   di   transito   stradale
illimitato  attraverso  la  Croazia  e  la  Comunita'   nell'insieme,
l'effettiva applicazione del principio di non  discriminazione  e  la
progressiva armonizzazione  della  normativa  croata  in  materia  di
trasporti con quella della Comunita' 
  2 Per quanto riguarda  i  trasporti  marittimi  internazionali,  le
Parti si impegnano  ad  applicare  effettivamente  il  principio  del
libero accesso al mercato e al traffico su base commerciale 
  a) La disposizione di cui sopra non  pregiudica  i  diritti  e  gli
obblighi derivanti all'una  o  all'altra  delle  Parti  del  presente
accordo in base al codice di comportamento delle Nazioni Unite per le
conferenze di linea Le compagnie non conferenziate hanno facolta'  di
operare  in  concorrenza  con  una  conferenziata  a  condizione  che
aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale 
  b) Le Parti confermano la loro adesione al principio  della  libera
concorrenza nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa 
  3 In applicazione dei principi del paragrafo 2, le Parti 
  a) non introducono nei futuri accordi bilaterali  con  paesi  terzi
clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari  casi  in  cui
societa' di navigazione di una qualsiasi  delle  Parti  del  presente
accordo non avrebbero altrimenti la possibilita'  di  partecipare  al
traffico destinato al paese terzo interessato e proveniente da esso, 
  b)  vietano,  nei  futuri  accordi  bilaterali,  le   clausole   di
ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide, 
  c) aboliscono, al  momento  dell'entrata  in  vigore  del  presente
accordo, tutte le misure unilaterali e gli  ostacoli  amministrativi,
tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi  o
discriminatori sulla libera prestazione di servizi  nel  settore  dei
trasporti marittimi internazionali, 
  d) ciascuna parte  concede,  tra  l'altro,  alle  navi  gestite  da
cittadini o  compagnie  dell'altra  Parte  un  trattamento  non  meno
favorevole di quello riservato alle proprie navi  quanto  all'accesso
ai  porti  aperti  al   commercio   internazionale,   all'uso   delle
infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei  porti,  nonche'
per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni  doganali  e  per
l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture  per  il  carico  e  lo
scarico 
  4 Al fine di garantire uno sviluppo coordinato  e  una  progressiva
liberalizzazione dei trasporti tra le  Parti  secondo  le  reciproche
esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso  al  mercato
dei trasporti aerei sono oggetto di uno speciale accordo da negoziare
tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo 
  5 Prima della conclusione dell'accordo di cui al  paragrafo  4,  le
Parti non prendono nessuna misura o iniziativa  tale  da  creare  una
situazione piu'  restrittiva  o  discriminatoria  rispetto  a  quella
esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo 
  6 La Croazia adegua la sua  legislazione,  ivi  comprese  le  norme
amministrative,  tecniche  e  di  altro  genere,  alla   legislazione
comunitaria vigente in materia di trasporti aerei e terrestri,  nella
misura in cui essa  favorisce  la  liberalizzazione  e  il  reciproco
accesso  ai  mercati  delle  Parti  e  facilita  la  circolazione  di
viaggiatori e merci 
  7 A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento  degli
obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di
associazione esamina in qual  modo  si  possa  migliorare  la  libera
prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre