(Accordo-art. 59)
                             ARTICOLO 59 
 
  Le  Parti  si  impegnano  ad  autorizzare,  in  moneta  liberamente
convertibile, in conformita' delle  disposizioni  dell'articolo  VIII
dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento
e bonifico sul conto corrente della bilancia  dei  pagamenti  tra  la
Comunita' e la Croazia