(Accordo-art. 60)
                             ARTICOLO 60 
 
  1  Per  quanto  riguarda  le  transazioni  in  conto   capitale   e
finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in
vigore dell'accordo le Parti garantiscono la libera circolazione  dei
capitali relativi ad  investimenti  diretti  effettuati  in  societa'
costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti
effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del  titolo  V,
nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti  investimenti  e  dei
profitti da essi derivanti 
  2  Per  quanto  riguarda  la  transazioni  in  conto   capitale   e
finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in
vigore  del  presente  accordo,  le  Parti  garantiscono  la   libera
circolazione  dei  capitali  relativi  ai  crediti  per   transazioni
commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un  residente
di una delle Parti, e ai prestiti finanziari e crediti  con  scadenza
superiore a un anno 
  Dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia  autorizza,
avvalendosi  appieno  e  adeguatamente  delle  procedure   esistenti,
l'acquisto di beni immobili in Croazia da parte di cittadini di Stati
membri dell'Unione europea, tranne per quanto riguarda settori di cui
all'allegato VII  Entro  quattro  anni  dall'entrata  in  vigore  del
presente accordo,  la  Croazia  adegua  progressivamente  la  propria
legislazione in materia di acquisto di beni immobili  in  Croazia  da
parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea per  garantire
loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini croati Alla  fine
del  quarto  anno  successivo  all'entrata  in  vigore  del  presente
accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le
modalita' per estendere tali diritti ai Settori di  cui  all'allegato
VII 
  Dal quarto anno successivo all'entrata in vigore  dell'accordo,  le
Parti  garantiscono  inoltre  la  libera  circolazione  dei  capitali
relativi ad investimenti di portafoglio e  a  prestiti  finanziari  e
crediti con scadenza inferiore a un anno 
  3 Fatto salvo il  paragrafo  1,  le  Parti  non  introducono  nuove
restrizioni sulla circolazione dei capitali e sui pagamenti  correnti
tra residenti della Comunita' e della  Croazia  e  non  rendono  piu'
restrittive le intese esistenti 
  4 Fatte salve le  disposizioni  dell'articolo  59  e  del  presente
articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra
la Comunita' e la Croazia causano, o  minacciano  di  causare,  serie
difficolta'  al  funzionamento  della  politica  di  cambio  e  della
politica monetaria della Comunita' o della Croazia, la Comunita' e la
Croazia possono adottare  misure  di  salvaguardia  relativamente  ai
movimenti di capitali tra la Comunita' e la Croazia, se  strettamente
necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi 
  5 Le suddette disposizioni non devono  limitare  il  diritto  degli
operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento piu'
favorevole eventualmente  previsto  da  altri  accordi  bilaterali  o
multilaterali in vigore  che  interessino  le  Parti  contraenti  del
presente accordo 
  6 Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali
tra la Comunita' e la Croazia al fine di promuovere gli obiettivi del
presente accordo