ARTICOLO 60 1 Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in societa' costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti 2 Per quanto riguarda la transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, e ai prestiti finanziari e crediti con scadenza superiore a un anno Dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente delle procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili in Croazia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, tranne per quanto riguarda settori di cui all'allegato VII Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili in Croazia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini croati Alla fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le modalita' per estendere tali diritti ai Settori di cui all'allegato VII Dal quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, le Parti garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio e a prestiti finanziari e crediti con scadenza inferiore a un anno 3 Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti non introducono nuove restrizioni sulla circolazione dei capitali e sui pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della Croazia e non rendono piu' restrittive le intese esistenti 4 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 59 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunita' e la Croazia causano, o minacciano di causare, serie difficolta' al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunita' o della Croazia, la Comunita' e la Croazia possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunita' e la Croazia, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi 5 Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del presente accordo 6 Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la Croazia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo