(Accordo-art. 61)
                             ARTICOLO 61 
 
  1 Nei primi quattro  anni  successivi  all'entrata  in  vigore  del
presente accordo, le Parti  prendono  misure  atte  a  consentire  la
creazione delle condizioni necessarie  per  l'ulteriore  applicazione
graduale delle norme comunitarie in materia  di  libera  circolazione
dei capitali 
  2 Entro la fine del quarto anno successivo  all'entrata  in  vigore
del  presente  accordo,  il  consiglio  di   stabilizzazione   e   di
associazione stabilisce le modalita'  per  la  completa  applicazione
delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali