(Accordo-art. 62)
                             ARTICOLO 62 
 
  1 L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta
alle limitazioni  giustificate  da  motivi  di  ordine  pubblico,  di
pubblica sicurezza o di pubblica sanita' 
  2 Dette disposizioni non si applicano  alle  attivita'  svolte  sul
territorio  di   una   o   dell'altra   Parte   e   connesse,   anche
occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri