(Accordo-art. 63)
                             ARTICOLO 63 
 
  Ai fini del presente  titolo,  nessuna  disposizione  del  presente
accordo impedisce alle Parti  di  applicare  le  rispettive  leggi  e
disposizioni in materia di ingresso e soggiorno,  lavoro,  condizioni
di  lavoro  e  stabilimento  delle  persone   fisiche,   nonche'   di
prestazione dei servizi, a condizione che, cosi' facendo, esse non le
applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti
all'una  o  all'altra  a  norma   di   una   specifica   disposizione
dell'accordo La presente disposizione non  pregiudica  l'applicazione
dell'articolo 62