(Accordo-art. 65)
                             ARTICOLO 65 
 
  1 Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a  norma  del
presente  titolo  non  si  applica  alle  agevolazioni  fiscali  gia'
concesse o che le Parti concederanno in futuro  in  base  ad  accordi
volti a evitare la doppia  imposizione  o  altre  intese  in  materia
fiscale 
  2 Nessuna disposizione del presente  titolo  vieta  alle  Parti  di
adottare o di  applicare  misure  destinate  a  prevenire  l'evasione
fiscale in base alle  disposizioni  fiscali  degli  accordi  volti  a
evitare la  doppia  imposizione,  ad  altre  intese  fiscali  o  alla
legislazione tributaria nazionale 
  3 Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati  membri
o alla Croazia di operare distinzioni, nell'applicare  le  pertinenti
disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti  la
cui situazione non e' identica, segnatamente per quanto  riguarda  il
luogo di residenza