(Accordo-art. 66)
                             ARTICOLO 66 
 
  1 Le Parti si adoperano, nei  limiti  del  possibile,  per  evitare
l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure  relative
alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti Qualora una Parte
adotti  tali  misure,  sottopone  quanto  prima  all'altra  Parte  un
calendario per la loro abolizione 
  2 Qualora uno o piu' Stati membri o la Croazia abbiano  o  rischino
di avere gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita'  o
la Croazia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel
quadro  dell'accordo  OMC,  possono  adottare   misure   restrittive,
comprese le misure relative alle importazioni, di durata  limitata  e
la cui portata non puo' essere piu' ampia di  quanto  sia  necessario
per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti La Comunita'
o la Croazia, a seconda dei casi,  informano  senza  indugio  l'altra
Parte 
  3 Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti
relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi
investiti o reinvestiti e  di  qualsiasi  tipo  di  reddito  da  essi
derivante