(Accordo-art. 68)
                             ARTICOLO 68 
 
  Le disposizioni del presente accordo  non  vietano  alle  Parti  di
prendere le misure necessarie per  impedire  l'elusione,  tramite  le
disposizioni  del  presente  accordo,  delle  disposizioni   relative
all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati