(Accordo-art. 70)
                             ARTICOLO 70 
       Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico 
 
  1 Sono incompatibili con il  corretto  funzionamento  del  presente
accordo, nella  misura  in  cui  possano  essere  pregiudizievoli  al
commercio tra la Comunita' e la Croazia 
  i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le  decisioni  di  associa-
zioni di imprese e tutte  le  pratiche  concordate  tra  imprese  che
abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o  fal-  sare
il gioco della concorrenza, 
  ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese  di  una
posizione dominante nell'intero territorio della  Comunita'  o  della
Croazia, o in una sua parte sostanziale, 
  iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza 
  2 Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate  secondo
i criteri derivanti dall'applicazione  delle  regole  in  materia  di
concorrenza  applicabili  nella  Comunita',  in   particolare   degli
articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato  che  istituisce  la  Comunita'
europea e degli strumenti interpretativi adottati  dalle  istituzioni
comunitarie 
  3 Le  Parti  assicurano  che  vengano  conferiti  ad  un  organismo
pubblico indipendente sotto il profilo operativo i  poteri  necessari
per la completa applicazione  delle  disposizioni  del  paragrafo  1,
punti i) ed ii) per quanto riguarda le imprese pubbliche e private  e
le imprese che godono di speciali diritti 
  4 La Croazia istituisce un'autorita' indipendente sotto il  profilo
operativo alla quale vengono conferiti  i  poteri  necessari  per  la
completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto  iii)
entro un anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente  accordo  Tale
autorita' puo' tra l'altro autorizzare regimi di  aiuti  di  Stato  e
singoli aiuti in conformita' del paragrafo  2,  nonche'  ordinare  il
recupero degli aiuti di Stato illegali 
  5 Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza  nel  campo  degli
aiuti di Stato, tra l'altro presentando all'altra Parte una relazione
periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e la presentazione
delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato Su richiesta di  una
delle Parti, l'altra fornisce  informazioni  su  particolari  singoli
casi di aiuto di Stato 
  6 La Croazia  compila  un  elenco  completo  dei  regimi  di  aiuti
istituiti prima della creazione dell'autorita' di cui al paragrafo  4
ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo  2  entro  e
non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo 
  7 a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo  1,
punto iii), le Parti accettano che,  durante  i  primi  quattro  anni
successivi all'entrata in  vigore  del  presente  accordo,  qualsiasi
aiuto statale concesso dalla Croazia venga valutato tenendo conto del
fatto che la Croazia va assimilata alle regioni  della  Comunita'  di
cui all'articolo  87,  paragrafo  3,  lettera  a)  del  trattato  che
istituisce la Comunita' europea 
  b) Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente  accordo,  la
Croazia presenta alla Commissione  delle  Comunita'  europea  i  dati
relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II  L'autorita'
di cui al paragrafo  4  e  la  Commissione  delle  Comunita'  europee
valutano quindi congiuntamente l'ammissibilita' delle regioni  croate
e le corrispondenti intensita' massime di aiuto per  poter  tracciare
una  mappa  degli  aiuti  a  finalita'  regionale  sulla  base  degli
orientamenti comunitari in materia 
  8 Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II  del  titolo
IV 
  - la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica, 
  - le pratiche contrarie al paragrafo  1,  punto  i)  sono  valutate
secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' a norma degli articoli 36
e 37 del trattato che istituisce la Comunita' europea, e a  strumenti
comunitari specifici adottati su tale base 
  9 Qualora ritengano che una particolare pratica  sia  incompatibile
con le disposizioni del paragrafo 1, le Parti possono prendere misure
adeguate  previa   consultazione   nell'ambito   del   consiglio   di
stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni  lavorativi  dalla
richiesta di consultazione 
  Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette
minimamente l'adozione, ad  opera  di  una  delle  Parti,  di  misure
antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del
GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle  sovvenzioni  e  sulle  misure
compensative o alla normativa interna connessa