(Accordo-art. 76)
                             ARTICOLO 76 
        Visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione 
 
  1  Le  parti  collaborano  in  materia  di  visti,  controlli  alle
frontiere,  asilo  e  immigrazione,  e  istituiscono  un  ambito   di
cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori 
  2 La cooperazione nei settori di  cui  al  paragrafo  1  poggia  su
consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti,
e deve comprendere assistenza tecnica e amministrativa che consenta 
  - lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche, 
  - la redazione della normativa, 
  - una maggiore efficienza delle istituzioni, 
  - la formazione del personale, 
  - la sicurezza dei documenti di  viaggio  e  l'identificazione  dei
documenti falsi 
  3 La cooperazione si concentra in particolare 
  - nel settore dell'asilo, sull'elaborazione e sull'attuazione della
normativa nazionale per conformarsi alle norme della  convenzione  di
Ginevra del 1951 e del protocollo di New York del  1967  e  garantire
cosi' il rispetto del principio di "non respingimento", 
  - nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di  ammissione,
sui diritti e sullo status delle persone ammesse Per quanto  riguarda
l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento  dei  cittadini
di altri paesi che risiedono  legalmente  nei  loro  territori  e  la
promozione di una politica di integrazione  volta  a  garantire  loro
diritti e obblighi comparabili a quelli dei loro cittadini 
  Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' raccomandare
altri temi di cooperazione ai sensi del presente articolo