(Accordo-art. 77)
                             ARTICOLO 77 
  Prevenzione e controllo dell'immigrazione illegale, riammissione 
 
  1 Le Parti  decidono  di  cooperare  per  prevenire  e  controllare
l'immigrazione illegale A tal fine 
  - la Croazia accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti
illegalmente sul territorio di uno  Stato  membro,  su  richiesta  di
quest'ultimo e senza altre formalita', 
  - ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta di  riammettere
tutti i suoi cittadini presenti  illegalmente  sul  territorio  della
Croazia, su richiesta di quest'ultima e senza altre formalita' 
  Gli Stati membri dell'Unione europea e  la  Croazia  forniscono  ai
loro cittadini gli opportuni  documenti  d'identita'  e  garantiscono
loro l'accesso alle strutture amministrative all'uopo necessarie 
  2 Le Parti accettano di concludere, dietro  richiesta,  un  accordo
tra la Croazia e  la  Comunita'  europea  volto  a  disciplinare  gli
obblighi specifici degli Stati membri  dell'Unione  europea  e  della
Croazia in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere
i cittadini di altri paesi e gli apolidi 
  3 In attesa della conclusione dell'accordo con la Comunita' di  cui
al paragrafo 2, la Croazia accetta di concludere, su richiesta di uno
Stato membro, accordi bilaterali con singoli Stati membri dell'Unione
europea, volti a disciplinare gli obblighi specifici  in  materia  di
riammissione tra la Croazia e gli Stati membri  dell'Unione  europea,
compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri  paesi  e  gli
apolidi 
  4 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione  esamina  altre
eventuali  azioni  comuni  volte  a   prevenire   e   a   controllare
l'immigrazione  illegale,  compresa  la  tratta   di   esseri   umani
Cooperazione nel settore della lotta contro il riciclaggio del denaro
e le droghe illecite