(Accordo-art. 79)
                             ARTICOLO 79 
   Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite 
 
  1 Nei limiti dei rispettivi poteri e delle  rispettive  competenze,
le Parti collaborano  per  garantire  un'impostazione  equilibrata  e
integrata nei  confronti  della  lotta  contro  gli  stupefacenti  Le
politiche e le azioni  di  controllo  nel  settore  saranno  volte  a
ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe  illecite  e  a
garantire un controllo piu' efficace dei precursori 
  2 Le Parti concordano gli  opportuni  metodi  di  cooperazione  per
conseguire tali obiettivi  Le  loro  azioni  si  basano  su  principi
concordati conformi alla strategia dell'UE in  materia  di  controllo
degli stupefacenti 
  La  cooperazione  tra  le  Parti  comprende  assistenza  tecnica  e
amministrativa in particolare nei seguenti settori 
  - elaborazione delle normative e delle politiche nazionali, 
  - creazione di enti e centri di informazione, 
  - formazione di personale, 
  - ricerca nel campo della droga, 
  - prevenzione dell'impiego abusivo di precursori per la  produzione
illecita di droga 
  Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori