(Accordo-art. 89)
                             ARTICOLO 89 
                               Dogane 
 
  1 Le parti collaborano  per  garantire  l'osservanza  di  tutte  le
disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e
a ravvicinare il  sistema  doganale  della  Croazia  a  quello  della
Comunita',  in  modo  da  agevolare  le  misure  di  liberalizzazione
previste nel presente accordo 
  2 In particolare, la cooperazione comprende 
  - la possibile interconnessione tra i  sistemi  di  transito  della
Comunita'  e  della  Croazia,   nonche'   l'impiego   del   documento
amministrativo unico (DAU), 
  - il miglioramento e  la  semplificazione  dei  controlli  e  delle
formalita' per il trasporto di merci, 
  - lo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere tra le parti, 
  -  lo  sviluppo   della   cooperazione   doganale   per   sostenere
l'introduzione di moderni sistemi di informazione doganale, 
  - scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine 
  - l'adozione, da parte della Croazia, della nomenclatura combinata, 
  - la formazione dei funzionari doganali 
  3  Fatta  salva  l'ulteriore  cooperazione  prevista  dal  presente
accordo, in particolare dagli articoli  77,  78  e  80,  l'assistenza
reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti competenti  per
quanto  riguarda  le  questioni  doganali   e'   disciplinata   dalle
disposizioni del protocollo n 5