(Accordo-art. 91)
                             ARTICOLO 91 
                  Cooperazione nel settore sociale 
 
  1 In materia di occupazione, le  Parti  collaborano  principalmente
per  ammodernare  i  servizi  di   collocamento   e   di   consulenza
professionale, prendendo  contemporaneamente  misure  di  sostegno  e
promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla  ristrutturazione
dell'industria e del mercato del lavoro Tale  cooperazione  comprende
inoltre l'esecuzione di studi, l'invio di esperti, azioni informative
e programmi di formazione 
  2 Per quanto riguarda la previdenza sociale, le  Parti  cercano  di
adeguare il regime croato alle nuove esigenze economiche  e  sociali,
essenzialmente  assicurando  i  servizi   di   esperti   e   fornendo
informazioni e formazione 
  3  La  cooperazione  tra  le  Parti  comporta  l'adeguamento  della
legislazione croata per quanto riguarda le condizioni di lavoro e  le
pari opportunita' tra uomini e donne 
  4 Le Parti sviluppano la cooperazione  al  fine  di  migliorare  il
livello di protezione della salute e della sicurezza dei  lavoratori,
basandosi sul livello esistente nella Comunita'