(Accordo-Allegato VIII)
                                                        ALLEGATO VIII 
 
   DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE 
 
                       di cui all'articolo 71 
 
  1 Le parti confermano  la  loro  determinazione  a  rispettare  gli
obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali 
- convenzione internazionale relativa alla protezione  degli  artisti
  interpreti o  esecutori,  dei  produttori  di  fonogrammi  e  degli
  organismi di radiodiffusione (Roma, 1961), 
- convenzione  di  Parigi  per   la   protezione   della   proprieta'
  industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979), 
- accordo di Madrid sulla  registrazione  internazionale  dei  marchi
  (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979), 
- trattato sulla cooperazione  in  materia  di  brevetti  (Washington
  1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984), 
- convenzione per la protezione dei produttori di  fonogrammi  contro
  la riproduzione  non  autorizzata  dei  loro  fonogrammi  (Ginevra,
  1971), 
- convenzione di Berna per la protezione  delle  opere  letterarie  e
  artistiche (atto di Parigi, 1971), 
- accordo di Nizza sulla classificazione internazionale  dei  beni  e
  dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato
  nel 1979) 
- Trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996), 
- Trattato  OMPI  sulle  interpretazioni,  esecuzioni  e   fonogrammi
  (Ginevra, 1996) 
  2 Dall'entrata in vigore del presente accordo, in conformita' degli
accordi TRIPS, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra
Parte,  relativamente  al  riconoscimento  e  alla  protezione  della
proprieta' intellettuale, industriale e commerciale,  un  trattamento
non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base
ad accordi bilaterali