ALLEGATO VIII DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE di cui all'articolo 71 1 Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961), - convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979), - accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979), - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984), - convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (Ginevra, 1971), - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971), - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979) - Trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996), - Trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996) 2 Dall'entrata in vigore del presente accordo, in conformita' degli accordi TRIPS, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra Parte, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali