(Accordo Protocollo n. 1-art. 1)
                           PROTOCOLLO N 1 
               SUI TESSILI E SUI CAPI D'ABBIGLIAMENTO 
 
                             ARTICOLO 1 
 
  Il  presente  protocollo  si  applica  ai  tessili  e  ai  capi  di
abbigliamento (in appresso denominati  "prodotti  tessili")  elencati
alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura  combinata  della
Comunita'