ARTICOLO 2 1 I prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e definiti originari della Croazia a norma del protocollo 4 del presente accordo vengono introdotti nella Comunita' in esenzione da dazi doganali dall'entrata in vigore dell'accordo 2 I dazi applicati all'importazione diretta in Croazia di prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e originari della Comunita' a norma del protocollo n. 4 del presente accordo, vengono aboliti dall'entrata in vigore del presente accordo, con esclusione dei prodotti elencati negli allegati I e II al presente protocollo, per i quali le aliquote dei dazi vengono ridotte progressivamente secondo il disposto di detto allegato 3 In base al presente protocollo, le disposizioni dell'accordo, in particolare gli articoli 19 e 20, si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le Parti