(Accordo Protocollo n. 1-art. 2)
                             ARTICOLO 2 
 
  1 I prodotti  tessili  della  sezione  XI  (capitoli  50-63)  della
nomenclatura combinata e definiti originari della Croazia a norma del
protocollo 4 del presente accordo vengono introdotti nella  Comunita'
in esenzione da dazi doganali dall'entrata in vigore dell'accordo 
  2 I dazi applicati all'importazione diretta in Croazia di  prodotti
tessili  della  sezione  XI  (capitoli  50-63)   della   nomenclatura
combinata e originari della Comunita' a norma del protocollo n. 4 del
presente accordo, vengono aboliti dall'entrata in vigore del presente
accordo, con esclusione dei prodotti elencati negli allegati I  e  II
al presente protocollo, per i quali  le  aliquote  dei  dazi  vengono
ridotte progressivamente secondo il disposto di detto allegato 
  3 In base al presente protocollo, le disposizioni dell'accordo,  in
particolare gli articoli  19  e  20,  si  applicano  agli  scambi  di
prodotti tessili tra le Parti