(Accordo Protocollo n. 1-art. 4)
                             ARTICOLO 4 
 
  A partire dell'entrata in vigore dell'accordo non  vengono  imposte
nuove restrizioni  quantitative,  ne'  altre  misure  aventi  effetto
equivalente, se non in base a quanto stabilito nell'accordo  e  negli
allegati protocolli