(Accordo Protocollo n. 2-art. 3)
                             ARTICOLO 3 
 
  1 I  dazi  doganali  applicabili  all'importazione  in  Croazia  di
prodotti siderurgici originari  della  Comunita'  diversi  da  quelli
elencati  all'allegato  I  vengono  aboliti  all'entrata  in   vigore
dell'accordo 
  2 I dazi  doganali  applicabili  all'importazione  in  Croazia  dei
prodotti    siderurgici    elencati    nell'allegato    I     vengono
progressivamente ridotti secondo il seguente calendario 
- all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio viene ridotto  al  65%
  del dazio di base, 
- il 1 gennaio 2003, il dazio e' ridotto al 50% del dazio di base, 
- il 1 gennaio 2004, il dazio e' ridotto al 35% del dazio di base, 
- il 1 gennaio 2005, il dazio e' ridotto al 20% del dazio di base, 
- il 1 gennaio 2006, i dazi rimanenti vengono aboliti