(Accordo Protocollo n. 2-art. 4)
                             ARTICOLO 4 
 
  1 Le restrizioni quantitative all'importazione nella  Comunita'  di
prodotti siderurgici originari della Croazia e le misure  di  effetto
equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo 
  2  Le  restrizioni  quantitative  all'importazione  in  Croazia  di
prodotti siderurgici originari della Comunita' e le misure di effetto
equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo