ARTICOLO 5 1 Alla luce di quanto stipulato all'articolo 70 dell'accordo, le Parti riconoscono che occorre che ciascuna parte affronti urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitivita' della sua industria a livello mondiale Entro due anni, la Croazia definisce pertanto il programma di ristrutturazione e conversione necessario per la sua industria siderurgica, onde conseguire l'efficienza economica del settore in normali condizioni di mercato Dietro richiesta, la Comunita' fornisce alla Croazia l'opportuna consulenza tecnica per raggiungere tale obiettivo 2 Oltre a quanto stabilito all'articolo 70 dell'accordo, tutte le pratiche contrarie a detto articolo saranno valutate secondo criteri specifici derivanti dall'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, compresi il diritto derivato e le norme specifiche sul controllo degli aiuti di Stato applicabili al settore siderurgico dopo la scadenza del trattato CECA 3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, punto iii) dell'accordo, per quanto riguarda i prodotti siderurgici, la Comunita' riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, la Croazia puo' concedere eccezionalmente aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che - gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione, - il loro importo e la loro entita' siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalita' e vengano progressivamente ridotti, e - il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale di razionalizzazione e di riduzione degli impianti nella Croazia 4 Ciascuna delle Parti garantisce la piu' completa trasparenza per quanto riguarda l'attuazione del necessario programma di ristrutturazione e conversione, attraverso uno scambio ininterrotto, con l'altra Parte, di informazioni, compresi particolari sul piano di ristrutturazione, nonche' su importo, entita' e finalita' di qualsiasi aiuto di Stato concesso ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo 5 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4 6 Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente articolo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa puo' adottare misure opportune previa consultazione del gruppo di contatto di cui all'articolo 7 o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo