(Accordo Protocollo n. 2-art. 5)
                             ARTICOLO 5 
 
  1 Alla luce di quanto stipulato all'articolo  70  dell'accordo,  le
Parti  riconoscono  che   occorre   che   ciascuna   parte   affronti
urgentemente le carenze strutturali del proprio  settore  siderurgico
per  garantire  la  competitivita'  della  sua  industria  a  livello
mondiale Entro due anni, la Croazia definisce pertanto  il  programma
di ristrutturazione e conversione necessario  per  la  sua  industria
siderurgica, onde conseguire l'efficienza economica  del  settore  in
normali condizioni di mercato Dietro richiesta, la Comunita' fornisce
alla Croazia l'opportuna  consulenza  tecnica  per  raggiungere  tale
obiettivo 
  2 Oltre a quanto stabilito all'articolo 70 dell'accordo,  tutte  le
pratiche contrarie a detto articolo saranno valutate secondo  criteri
specifici derivanti  dall'applicazione  delle  norme  comunitarie  in
materia di aiuti di Stato, compresi il diritto derivato  e  le  norme
specifiche sul controllo degli aiuti di Stato applicabili al  settore
siderurgico dopo la scadenza del trattato CECA 
  3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui  all'articolo
70, paragrafo 1, punto  iii)  dell'accordo,  per  quanto  riguarda  i
prodotti siderurgici, la Comunita' riconosce che,  nei  primi  cinque
anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, la  Croazia  puo'
concedere eccezionalmente aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione,
a condizione che 
  -  gli  aiuti  contribuiscano   a   rendere   vitali   le   imprese
beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per  la  fine  del
periodo di ristrutturazione, 
  - il loro importo e la loro entita' siano strettamente  limitati  a
quanto assolutamente necessario per ripristinare  detta  vitalita'  e
vengano progressivamente ridotti, e 
  - il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale
di razionalizzazione e di riduzione degli impianti nella Croazia 
  4 Ciascuna delle Parti garantisce la piu' completa trasparenza  per
quanto   riguarda   l'attuazione   del   necessario   programma    di
ristrutturazione e conversione, attraverso uno scambio  ininterrotto,
con l'altra Parte, di informazioni, compresi particolari sul piano di
ristrutturazione,  nonche'  su  importo,  entita'  e   finalita'   di
qualsiasi aiuto di Stato concesso ai sensi dei paragrafi 2  e  3  del
presente articolo 
  5 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione  controlla  che
siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4 
  6 Qualora una delle  Parti  ritenga  che  una  determinata  pratica
dell'altra  sia  incompatibile  con  le  disposizioni  del   presente
articolo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino  di  arrecare
pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione
interna, essa puo' adottare misure opportune previa consultazione del
gruppo di contatto  di  cui  all'articolo  7  o  dopo  trenta  giorni
lavorativi  dall'invio  della  richiesta  di  consultazione  a   tale
organismo